REGOLAMENTO
DELLA GESTIONE SEPARATA PER LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI
PERITI AGRARI
Istituita
ai sensi dell’Art. 7, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 10
Febbraio 1996, n. 103
CAPO PRIMO DEI SOGGETTI
Art. 1 Iscritti alla Gestione
1. Gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari che
esercitano atti-vità autonoma di libera professione senza
vincolo di subor-dinazione, ancorché svolgano
contemporaneamente attività di lavoro subordinato, ivi
compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del
T.U. delle imposte sui redditi, appro-vato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n° 917, sono obbliga-toriamente iscritti,
così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs 103/96 alla
Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per
gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – nel
seguito denomi-nato Fondazione.
2. I Periti Agrari che svolgono attività professionale
quali partecipanti a studi associati sono parimenti
obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in
questo caso determinata sulla base della percentuale di
partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i
periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta
l’iscrizione all’Albo e sia versato il contributo
soggettivo ed integrativo minimo alla Gestione.
Art. 2 Modalità di iscrizione
1. Ai fini dell’iscri-zione alla Gestione, i soggetti
di cui all’art. 1, sono tenuti a presentare in carta
libera apposita domanda corredata della seguente
documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia:
d) codice fiscale:
e) certificato di iscrizione all’Albo.
In luogo dei documenti di cui ai punti a), b), c), d) potrà
presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legislazione vigente.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere
presentata entro 30 giorni dalla data di inizio
dell’esercizio della attività professionale.
CAPO SECONDO DEI CONTRIBUTI
Art. 3 Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico
di ogni iscritto alla gestione separata è pari al 10% del
reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto
nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei
redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai
fini dell’lRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma precedente é dovuto anche
dai pensionati che proseguono nell’esercizio della
professione.
3. Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non
può essere superiore al massimale previsto dall’art. 2,
co. 18, della L. 335/95 ed eventuali successive
modificazioni ed integrazioni ed è annualmente ed
automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua
corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato
dall’ISTAT.
4. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L.
600.000. A coloro che si iscrivono per la prima volta alla
Gestione prima di aver compiuto i 35 anni di età è
riconosciuta, per l’anno di iscrizione e per i due anni
successivi, la facoltà di versare un contributo minimo,
pari al 50% del minimale di cui in-nanzi.
Art. 4 Contributo integrativo
1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare
la maggiorazione percentuale di cui all’art. 8, comma 3,
del D.Lgs 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a
formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di
libera professione e devono versare alla Gestione il
relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo
pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di
acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito
imponibile.
3. Gli iscritti alla Gestione, non tenuti alla maggiorazione
di cui al comma 1, devono comunque versare un contributo
aggiuntivo non quiescibile pari ad un minimo di L. 120.000
su base annua, salva la facoltà della riduzione del 50% di
cui all’art. 3, comma 4.
Art. 5 Frazionabilità dei contributi
Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla
Gestione risulti di durata inferiore all’anno stesso, il
contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a
tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i periodi di
trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla
Gestione stessa. Si considerano periodi di trenta giorni
anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni,
fermo restando l’obbligo di versare i contributi
sull’intero ammontare del reddito effettivamente
conseguito.
Art. 6 Variabilità dei contributi
Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, il
contributo minimo soggettivo di cui all’art. 3, comma 4,
il contributo aggiuntivo non quiescibile di cui all’art.
4, comma 3, possono essere variati con delibera del Comitato
Amministratore, secondo le modalità previste dall’art.
11, comma 2, dello Statuto della Fondazione.
Art. 7 Versamento dei contributi
1. Il contributo di cui all’art. 3 deve essere versato
alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell’importo, calcolato sul reddito di lavoro
professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi
relativa all’anno precedente e nella misura corrispondente
al 100% per i redditi definitivamente accertati per gli anni
precedenti;
b) entro il 30 novembre nella misura corrispondente al 40%
dell’importo calcolato sul reddito professionale
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all’anno precedente;
c) il saldo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre deve essere versato, unitamente
all’acconto di cui al punto a) entro il 31 maggio
dell’anno successivo.
d) il contributo di maternità deve essere versato entro il
31 maggio dell’anno successivo nella misura di cui
all’art. 21.
2. Qualora, all’atto della determinazione del saldo
risultino già versate alla Gestione somme superiori al
contributo dovuto, è data facoltà all’iscritto di
versare a saldo un importo contributivo rapportato non al
reddito prodotto nell’anno di riferimento bensì al
maggior reddito dell’anno precedente.
Qualora il soggetto interessato non intenda esercitare la
facoltà di versare la contribuzione rapportata al maggior
reddito dell’anno precedente, è tenuto a chiedere, entro
30 giorni, Ia restituzione dell’eccedenza stessa.
L’eccedenza è restituita con la maggiorazione
dell’interesse pari al tasso legale.
In caso di mancata richiesta entro il termine predetto,
l’eccedenza contributiva resta consolidata nel conto
individuale.
3. Per l’anno 1996, i versamenti a titolo di acconto
devono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di
approvazione di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 10
febbraio 1996 n. 103, sulla base dei redditi dichiarati ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per
l’anno 1995. Ai fini della determinazione del contributo
dovuto a saldo per il 1996 non si tiene conto dei compensi
relativi alle prestazioni effettuate nel 1995.
4. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato
dall’iscritto alle scadenze di cui al comma 1, lettere a)
e b) per gli importi evidenziati sulle fatture emesse a tali
date ed alla scadenza di cui al comma 1, lett. c), per gli
importi evidenziati sulle fatture emesse dal 1° al 31
dicembre dell’anno precedente ovvero per il saldo del
contributo integrativo minimo quando dovuto.
Art. 8 Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e
di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di
cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai
sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre
dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della
dichiarazione di cui al successivo art. 11.
Art. 9 Restituzione dei contributi
1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile,
cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo
dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno
cinque anni di contribuzione, possono chiedere la
restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei
contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il
criterio stabilito all’art. 1, comma 9, della legge 335
del 1995, fermo restando quanto previsto al successivo
articolo 14 comma 2.
3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al
precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data
del compimento dell’età pensionabile.
4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione
per mancanza dei requisiti prescritti. si procede alla
restituzione dei contributi versati senza maggiorazione
alcuna.
CAPO TERZO
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Art. 10 Sanzioni per ritardo nel versamento dei
contributi
1. In caso di ritardo di versamento dei contributi è
dovuto un interesse di mora pari al tasso legale, calcolato
in relazione al periodo del ritardo stesso.
2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni. l’interesse
di mora di cui al comma precedente viene elevato al 30% su
base annua per l’intero periodo di ritardo.
Art. 11 Obbligo di comunicazione del reddito
professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o
infedele comunicazione
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla
Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
l’ammontare del reddito professionale netto di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di
riferimento.
La comunicazione deve essere effettuata anche se le
dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono
negative .
2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i
redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno
di riferimento con l’indicazione dell’anno e
dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile complessivo
ai fini dell’IRPEF per l’anno di riferimento e il volume
di affari ai fini dell’IVA.
3. Gli adempimenti di cui al comma le 2, in caso di decesso
dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno
effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la
presentazione della dichiarazione dei red-diti.
4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai
commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al
10 per cento del contributo dovuto. nel secondo caso pari al
50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al
100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o
spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo
giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al
comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, la
comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di
legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione
con l’indicazione di un reddito o di un volume di affari
inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini
dell’lRPEF e dell’IVA.
8. L`omissione e l’infedeltà della comunicazione non
sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai
termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i
provvedimenti del caso al competente Consiglio provinciale
del Collegio.
9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente
avvalendosi dei moduli predisposti dalla Gestione .
10. Il Collegio dell’Ordine deve comunicare alla Gestione,
entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute
variazioni all’Albo professionale.
11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto o
dagli eredi la documentazione atta a comprovare la
corrispondenza tra le comunicazioni effettuate e le
dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai
fini IVA.
TITOLO 2 DELLE PRESTAZIONI
CAPO PRIMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Art. 12 Prestazioni previdenziali
1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei
soggetti di cui all’art. 1 le seguenti prestazioni:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di invalidità;
c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità.
d) indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate con
cadenza bimestrale.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì
attuare altre forme di assistenza, anche sanitaria ed altre
forme di prestazione a favore degli iscritti idoneamente
finanziate, tramite l’adozione di specifici atti
deliberativi da sottoporsi all’approvazione dei Ministeri
vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3, D. Lgs.
509/94, anche con riferimento all’art. 2 dello Statuto
della Fondazione .
4. Il Comitato Amministratore della Gestione può, inoltre,
concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche
complementari con le modalità previste dal D.Lgs. 124/93 e
successive integrazioni e modificazioni.
CAPO SECONDO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Art.13 Pensione di vecchiaia
I. ll diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione
che risultino versati e accreditati in favore
dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva.
2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto
al compimento del 57° anno in presenza di versamenti
contributivi pari ad almeno 40 anni.
Art. 14 Determinazione della pensione annua di vecchiaia
1. L’importo della pensione annua è determinato
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei
contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato
secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della
legge 335/95, ferma restando la possibilità di modificare
tale criterio in ragione degli effettivi risultati della
gestione, con delibera del Comitato Amministratore, nel
rispetto delle procedure indicate dal D. Lgs. 509/94.
3. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione
dell’anno di competenza, è effettuata in sede di bilancio
consuntivo.
4. L’aliquota per il computo della pensione è pari al
tasso del contributo soggettivo.
Art. 15 Decorrenza della pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda
dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi soggiaciono
alla prescrizione quinquennale.
Art.16 Invio estratto conto annuale
A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, ad ogni iscritto è inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate ed il montante contribu-tivo.
CAPO TERZO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
Art. 17 Pensione di invalidità
1. L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità
a qualsiasi età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad
esercitare l’attività professionale;
b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di
contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda
di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività
professionale.
2. La corresponsione della pensione di invalidità è
subordinata alla cancellazione dall’Albo professionale ed
è revocata in caso di nuova iscrizione.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone
conseguito il diritto, ne fa domanda.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la
sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte
dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della
condizione di invalidità. L’onere di tale accertamento è
a carico della Gestione.
Art. 18 Calcolo della pensione di invalidità
L’importo della pensione di invalidità è determinato
secondo il sistema di cui all’art. 14. Il coefficiente di
trasformazione è quello relativo all’età posseduta
dall’assicurato al momento del pensionamento, secondo
l’allegata tabella A.
In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore
a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno.
CAPO QUARTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Art. 19 Pensione di reversibilità od indiretta
Le pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai
superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme
vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS.
Art. 20 Restituzione dei contributi in favore dei
superstiti
Qualora non esistano i requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell’assicurato, agli stessi compete la restituzione dei
contributi secondo le modalità di cui al precedente
articolo 9.
CAPO QUINTO DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Art. 21. Indennità di maternità
1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una
indennità di maternità nella misura, termini e modalità
previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di
maternità si provvede con un contributo annuo di lire
10.000 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare
secondo i tempi e le modalità previsti dall’articolo 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di
cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà
i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla
citata legge n. 379 del 1990.
CAPO SESTO DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 Supplemento di pensione
I contributi versati per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di
pensione. La liquidazione del supplemento può essere
richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data
di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima
liquidazione del supple-mento.
Art. 23 Adeguamento annuale
Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il
criterio in vigore per l’assicurazione generale
obbligatoria dell’INPS.
Art. 24 Contribuzione volontaria
1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione
separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività
lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo
dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel
versamento volontario dei contributi.
2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di
autorizzazione alla Gestione, optando irrevocabilmente per
uno dei seguenti scaglioni contributivi:
a) contributo versato nell’ultimo anno di iscrizione
obbligatoria:
b) contributo medio versato nell’ultimo triennio di
iscrizione obbligatoria;
c) contributo di cui all’art. 3 ultimo comma.
Art. 25 Cumulabilità della pensione di vecchiaia con
redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo
La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è
cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nei
limiti delle disposizioni vigenti in materia
nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti gestita dall’INPS.
Art. 26 Riscatto del periodo di attività professionale
precedente all’entrata in vigore della presente legge
1. L’iscritto che matura cinque anni di iscrizione
alla Gestione e che negli anni precedenti alla data di
entrata in vigore delle norme contenute nel presente
Regolamento abbia esercitato attività di lavoro autonomo
rispondente ai requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs
103/96, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di
tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti
dal Comitato Amministratore in esito alle procedure previste
dalle norme statutarie, con apposito regolamento da
sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
509.
2. L’iscritto può integrare con versamento volontario
entrambe le contribuzioni ridotte, di cui agli articoli 3 e
4, all’importo dei minimi pro-tempore vigenti.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi, ad esclusione di
quello relativo alla contribuzione integrativa, sono
accreditati al conto individuale dell’iscritto con
riferimento ai periodi in cui i relativi pagamenti sono
effettuati.
Art. 27 Ricorsi
Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del
presente Regolamento, gli iscritti possono proporre ricorso
al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità
fissate dal Comitato Amministratore medesimo.
Art. 28 Norma transitoria
1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i
versamenti relativi ai redditi professionali percepiti
nell’anno 1996 e 1997 devono essere seguiti secondo le
modalità definite dal Comitato amministratore e comunicate
a tutti gli iscritti alla Gestione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma
2, la documentazione per la prima iscrizione alla Gestione
deve essere presentata entro il termine indicato dal
Comitato Amministratore, tenuto conto della data di
effettivo avvio della gestione stessa.
3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e
11, per il primo anno di avvio della gestione, il Comitato
Amministratore ha la facoltà di ridurre o sospendere le
sanzioni previste per i versamenti o le comunicazioni
tardive od omesse.
4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del
criterio di rivalutazione dei conti individuali di cui al
precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione
dei conti medesimi risultante dall’effettivo andamento
finanziario della gestione, confluiscono in un apposito
fondo di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato
Amministratore.
COEFFICIENTE DI
TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN
PENSIONE