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Art.
1
L'iscrizione
all'Albo professionale richiede una condotta morale
civile irreprensibile. La professione del Perito
Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la
tutelano, rappresenta un'attività di rilevante
interesse Nazionale.
Art.
2
La
potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi
professionali ai quali è demandato il compito di
irrogare sanzioni per la violazione dei precetti
deontologici. All'organo professionale Nazionale spetta
altresì di indicare le regole di condotta per una
migliore tutela della professione.
Art.
3
Le
attività previste dall'Ordinamento Professionale di cui
alle Leggi 434/68 e 54/91 devono essere svolte dal
Perito Agrario con dignità, probità, e decoro, unite
ad una adeguata preparazione tecnico culturale. E'
dovere del Perito Agrario di curare costantemente la
propria preparazione professionale.
Art.
4
E'
dovere del Perito Agrario di conservare il segreto
professionale sull'attività prestata e di mantenere la
riservatezza sugli incarichi trattati.
Art.
5
Il
Perito Agrario ha l'obbligo di provvedere agli
adempimenti fiscali prescritti dalle Leggi vigenti
Art.
6
E'
disciplinarmente censurabile l'uso di espressioni
sconvenienti ed offensive fra gli iscritti nonché
nell'espletamento dell'attività professionale in genere
Art.
7
E'
dovere del Perito Agrario evitare situazioni
d'incompatibilità professionale. Nel dubbio è bene
chiedere il parere del proprio Collegio Professionale.

  
RAPPORTI
CON IL COLLEGIO PROVINCIALE
Art.
8
L'iscrizione
all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei
confronti del Consiglio del Collegio.
Ogni
Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con
il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo
stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli
venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del
segreto professionale.
L'iscritto
all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di
segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si
rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti
norme; previo richiamo in via privata ed amichevole.
Nel
caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del
Collegio interviene per stabilire il provvedimento
disciplinare.
Art.
9
Il
Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle
assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità
del Collegio Professionale.
Art.
10
L'iscritto
deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati
dal Collegio.
Art.
11
I
Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni,
segnalati o no dal Consiglio del Collegio, devono
attenersi alle norme generali emanate dal Consiglio.
Art.
12
Il
Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo,
successivamente alla propria iscrizione instauri
rapporti di dipendenza con Enti o privati, il cui
regolamento vieti l'esercizio della Professione, è
tenuto ha darne immediata comunicazione al Consiglio del
Collegio, anche se in via eccezionale è autorizzato a
svolgere atti di libera professione.

  
RAPPORTI
CON I COLLEGHI
Art.
13
Ogni
Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti
degli altri Colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e
collaborazione.
Art.
14
Il
Perito Agrario non può prendere contatti diretti con
controparti che siano già assistite da altri
professionisti.
Art.
15
Il
Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai
Colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.
Qualora
esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato
ad altro collega, deve informare quest'ultimo ed
accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente
revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.
Comunque
il Perito Agrario deve astenersi in ogni circostanza ad
apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.
Art.
16
Il
Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di
lavoro compiuto da altri, costituisce grave mancanza
professionale.
Art.
17
Non
è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un
collega per motivi professionali se non dopo aver
informato il Presidente del Collegio Provinciale per un
tentativo di conciliazione.
Art.
18
Il
Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia
evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta
intestata, nella targa dello studio, nell'elenco
telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il
titolo che gli compete di "Perito Agrario"
(abbreviazione Per. Agr.).
Non
è consentito negli Albi Professionali sotto la voce
"specializzazione" quella di
"Professore", "Scrittore" o
similari, ma solo quelle della reale specializzazione
quali quelle previste dai piani di studio autorizzati
per legge.

  
Art.
19
Il
rapporto di fiducia è alla base dell'attività
professionale e pertanto deve essere improntato alla
massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà
tutelare nel migliore dei modi l'interesse del
committente con il rispetto della rettitudine e del
decoro professionale.
Art.
20
L'incarico
deve essere espletato secondo diligenza e coscienza e
dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene
di non avere specifica competenza in materia.
Art.
21
Costituisce
grave violazione della correttezza professionale
l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi
interessati qualunque sia la causa.
Art.
22
Il
ritardo ingiustificato o mancato adempimento delle
prestazioni di attività professionale richieste, per
negligenza o trascuratezza, costituisce violazione del
dovere professionale.
Art.
23
Il
Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente
la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente
l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia
richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo
proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al
committente, oltre la copia degli stessi, i dati, le
notizie di quanto svolto sino a quel momento.
Art.
24
Il
professionista deve astenersi dal prestare la propria
attività professionale quando può esistere conflitto
di interessi con il proprio cliente.
Art.
25
Il
Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito
tutte le informazioni relative all'incarico in corso,
quando ne faccia richiesta il committente.
Art.
26
E'
fatto obbligo al professionista di rendere conto delle
somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo
svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli
importi a favore del committente.
Il
Perito Agrario ha diritto di trattenere delle somme che
gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi,
per le spese sostenute e trattenerle o compensarle con
le proprie competenze, quando vi sia il consenso della
parte assistita e non vi sia contestazione sulle
competenze richieste.
Art.
27
Il
Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora
ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti
quei provvedimenti atti a non danneggiare il
committente.
Art.
28
Poiché
l'incarico professionale è un vero e proprio contratto
di prestazione d'opera intellettuale il Perito Agrario,
di norma, nell'assumere l'incarico deve stabilire il
termine della prestazione.
Art.
29
Nel
redigere la notula il Perito Agrario deve indicare con
chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese
ed attenersi a quanto previsto dall'attuale tariffa per
le prestazioni professionali dei Periti Agrari soot la
dizione "Contenuto della Specifica", salvo
accordi precedentemente presi fra le parti ai sensi
dell'articolo unico della Legge 16 agosto 1952, n. 1180.
Art.
30
Il
Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al
segreto professionale così come previsto
dall'ordinamento della professione.

  
RAPPORTI
CON ENTI, AUTORITA' E TERZI
Art.
31
Costituisce
grave violazione alle norme deontologiche abbinare la
propria firma di Perito Agrario incaricato di svolgere
mansioni professionali a quella di persone non
autorizzate dalla Legge ad assumere identici incarichi o
mansioni di responsabilità.
Art.
32
Il
Perito Agrario non dovrà mai assumere incarichi in
condizioni di incompatibilità.
Il
Consiglio del Collegio potrà fornire parere sui casi
dubbi.
Art.
33
Assumendo
l'incarico di Consulente Tecnico del Giudice (CTU)
nell'esplicare l'incarico, oltre quanto stabilito dalla
Legge, in attuazione alle procedure di cui al Codice di
Procedura Civile, se il Giudice non disponga
diversamente, il Perito Agrario è tenuto, prima di
iniziare le operazioni della consulenza, ad avvisare
dell'inizio delle medesime, almeno dieci giorni prima, i
consulenti di parte.
Il
Perito Agrario non deve accettare l'incarico di CTU in
liti per cui, in qualsiasi modo, si è precedentemente
occupato, oppure se una delle parti in causa sia un suo
cliente o sia controparte in altre pratiche in corso di
svolgimento.
Nell'esplicare
l'incarico di CTU si devono assolutamente evitare
contatti con le parti in causa, senza la presenza dei
consulenti tecnici di parte, né tanto meno si deve
trattare l'argomento vertente la consulenza con un solo
consulente di parte, senza invitare in tempo utile
l'altro consulente.

NORME
RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
Art.
34
Nel
ricoprire incarichi pubblici o politici il Perito
Agrario deve cercare di fare quanto sia nelle sue
possibilità, e, nei limiti della legalità, di
appoggiare gli interessi legittimi della categoria dei
Periti Agrari.
Esso
non deve assolutamente avvalersi della sua posizione di
amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per
i propri vantaggi professionali a scapito dei suoi
colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso
uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.
Art.
35
Il
Perito Agrario designato o no dal Consiglio del Collegio
ed eletto a far parte di qualsiasi tipo di commissione,
anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera
corretta secondo quanto risulta dalle presenti norme.
In
ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni
che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire
nell'interesse e a difesa della categoria.
Il
Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente
al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale
nomina in commissioni.

DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
36
Le
Norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli,
costituiscono l'integrazione delle norme legislative o
regolamentari che disciplinano l'attività di Perito
Agrario libero professionista.
Esse
devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti
all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che
potranno essere presi a seconda della gravità delle
infrazioni, abusi, mancanze in genere, e atti comunque
ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui
circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell'etica
professionale.
A
tale scopo il Consiglio del Collegio provvede ai sensi
dell'ordinamento della professione di Perito Agrario e
delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.
Art.
37
Il
Consiglio del Collegio vigila sull'osservanza da parte
degli iscritti, delle presenti norme ed il Perito
Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a
diffondere i principi etici sopra enunciati.
Ovunque
l'infrazione venga commessa, l'organo giudicante sarà
sempre il Collegio presso il quale il Perito Agrario che
ha commesso l'infrazione è iscritto.
Il
collega od il Collegio di altre provincie, che vengano a
conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito
Agrario, dovrà rimettere al Collegio di competenza,
tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno
raccogliere.
Art.
38
Le
presenti norme comuni a tutti i Periti Agrari sono
deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e
costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i
Periti Agrari.
Art.
39
Il
presente regolamento sarà depositato presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale,
i Collegio Provinciali e presso tutti gli Uffici
pubblici di competenza ed entra a far parte del
Regolamento della Professione di Perito Agrario.

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