COLLEGIO PROFESSIONALE

dei PERITI AGRARI

e dei PERITI AGRARI LAUREATI

della PROVINCIA di ROMA

 

 
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Codice Deontologico

(approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 1986 e successive modificazioni)

L'etica professionale è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione.

Essa, come le regole deontologiche, è il completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

 

PRINCIPI GENERALI

RAPPORTI CON IL COLLEGIO PROVINCIALE

RAPPORTI CON I COLLEGHI

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

RAPPORTI CON ENTI, AUTORITA' E TERZI

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

DISPOSIZIONI FINALI
.

 

 

Art. 1

L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale civile irreprensibile. La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano, rappresenta un'attività di rilevante interesse Nazionale.

Art. 2

La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici. All'organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela della professione.

Art. 3

Le attività previste dall'Ordinamento Professionale di cui alle Leggi 434/68 e 54/91 devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità, e decoro, unite ad una adeguata preparazione tecnico culturale. E' dovere del Perito Agrario di curare costantemente la propria preparazione professionale.

Art. 4

E' dovere del Perito Agrario di conservare il segreto professionale sull'attività prestata e di mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.

Art. 5

Il Perito Agrario ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali prescritti dalle Leggi vigenti

Art. 6

E' disciplinarmente censurabile l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive fra gli iscritti nonché nell'espletamento dell'attività professionale in genere

Art. 7

E' dovere del Perito Agrario evitare situazioni d'incompatibilità professionale. Nel dubbio è bene chiedere il parere del proprio Collegio Professionale.

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RAPPORTI CON IL COLLEGIO PROVINCIALE

Art. 8

L'iscrizione all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.

Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.

L'iscritto all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme; previo richiamo in via privata ed amichevole.

Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio interviene per stabilire il provvedimento disciplinare.

Art. 9

Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità del Collegio Professionale.

Art. 10

L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.

Art. 11

I Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o no dal Consiglio del Collegio, devono attenersi alle norme generali emanate dal Consiglio.

Art. 12

Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della Professione, è tenuto ha darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se in via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

 

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 13

Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri Colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.

Art. 14

Il Perito Agrario non può prendere contatti diretti con controparti che siano già assistite da altri professionisti.

Art. 15

Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai Colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.

Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.

Comunque il Perito Agrario deve astenersi in ogni circostanza ad apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.

Art. 16

Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, costituisce grave mancanza professionale.

Art. 17

Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.

Art. 18

Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Perito Agrario" (abbreviazione Per. Agr.).

Non è consentito negli Albi Professionali sotto la voce "specializzazione" quella di "Professore", "Scrittore" o similari, ma solo quelle della reale specializzazione quali quelle previste dai piani di studio autorizzati per legge.

 

Art. 19

Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

Art. 20

L'incarico deve essere espletato secondo diligenza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia.

Art. 21

Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati qualunque sia la causa.

Art. 22

Il ritardo ingiustificato o mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituisce violazione del dovere professionale.

Art. 23

Il Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati, le notizie di quanto svolto sino a quel momento.

Art. 24

Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto di interessi con il proprio cliente.

Art. 25

Il Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.

Art. 26

E' fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.

Il Perito Agrario ha diritto di trattenere delle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, per le spese sostenute e trattenerle o compensarle con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.

Art. 27

Il Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.

Art. 28

Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale il Perito Agrario, di norma, nell'assumere l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.

Art. 29

Nel redigere la notula il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'attuale tariffa per le prestazioni professionali dei Periti Agrari soot la dizione "Contenuto della Specifica", salvo accordi precedentemente presi fra le parti ai sensi dell'articolo unico della Legge 16 agosto 1952, n. 1180.

Art. 30

Il Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come previsto dall'ordinamento della professione.

 

RAPPORTI CON ENTI, AUTORITA' E TERZI

Art. 31

Costituisce grave violazione alle norme deontologiche abbinare la propria firma di Perito Agrario incaricato di svolgere mansioni professionali a quella di persone non autorizzate dalla Legge ad assumere identici incarichi o mansioni di responsabilità.

Art. 32

Il Perito Agrario non dovrà mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità.

Il Consiglio del Collegio potrà fornire parere sui casi dubbi.

Art. 33

Assumendo l'incarico di Consulente Tecnico del Giudice (CTU) nell'esplicare l'incarico, oltre quanto stabilito dalla Legge, in attuazione alle procedure di cui al Codice di Procedura Civile, se il Giudice non disponga diversamente, il Perito Agrario è tenuto, prima di iniziare le operazioni della consulenza, ad avvisare dell'inizio delle medesime, almeno dieci giorni prima, i consulenti di parte.

Il Perito Agrario non deve accettare l'incarico di CTU in liti per cui, in qualsiasi modo, si è precedentemente occupato, oppure se una delle parti in causa sia un suo cliente o sia controparte in altre pratiche in corso di svolgimento.

Nell'esplicare l'incarico di CTU si devono assolutamente evitare contatti con le parti in causa, senza la presenza dei consulenti tecnici di parte, né tanto meno si deve trattare l'argomento vertente la consulenza con un solo consulente di parte, senza invitare in tempo utile l'altro consulente.

 

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 34

Nel ricoprire incarichi pubblici o politici il Perito Agrario deve cercare di fare quanto sia nelle sue possibilità, e, nei limiti della legalità, di appoggiare gli interessi legittimi della categoria dei Periti Agrari.

Esso non deve assolutamente avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito dei suoi colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 35

Il Perito Agrario designato o no dal Consiglio del Collegio ed eletto a far parte di qualsiasi tipo di commissione, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle presenti norme.

In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire nell'interesse e a difesa della categoria.

Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Le Norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli, costituiscono l'integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario libero professionista.

Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere, e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell'etica professionale.

A tale scopo il Consiglio del Collegio provvede ai sensi dell'ordinamento della professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.

Art. 37

Il Consiglio del Collegio vigila sull'osservanza da parte degli iscritti, delle presenti norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopra enunciati.

Ovunque l'infrazione venga commessa, l'organo giudicante sarà sempre il Collegio presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l'infrazione è iscritto.

Il collega od il Collegio di altre provincie, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario, dovrà rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.

Art. 38

Le presenti norme comuni a tutti i Periti Agrari sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.

Art. 39

Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale, i Collegio Provinciali e presso tutti gli Uffici pubblici di competenza ed entra a far parte del Regolamento della Professione di Perito Agrario.

 


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