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Legge
28 marzo 1968, n. 434
Ordinamento
della professione di perito agrario.
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| TITOLO
I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Titolo di perito agrario
•
Art. 2 - Attività professionale
•
Art. 3 - Limiti dell'attività professionale
•
Art. 4 - Esercizio della libera professione - Elenco
dei non esercenti
•
Art. 5 - Obbligo del segreto professionale
•
Art. 6 - Vigilanza del Ministro per la grazia e
giustizia
•
Art. 7 - Incarichi dell'autorità e delle
amministrazioni pubbliche
. |
| TITOLO
II - Collegi dei periti agrari |
•
Art. 8 - Circoscrizioni territoriali - Personalità
giuridica
•
Art. 9 - Composizione del consiglio del collegio
•
Art.10 - Cariche del consiglio
•
Art.11 - Attribuzioni del presidente
•
Art.12 - Attribuzioni del consiglio
•
Art.13 - Decadenza dalla carica di membro del
consiglio
•
Art.14 - Scioglimento del consiglio
•
Art.15 - Collegio dei revisori dei conti
•
Art.16 - Assemblea ordinaria degli iscritti
•
Art.17 - Assemblea per l'approvazione dei conti
•
Art.18 - Assemblea straordinaria
•
Art.19 - Assemblea per l'elezione del consiglio del
collegio e del collegio dei revisori dei conti
•
Art.20 - Costituzione di nuovi collegi
• Art.21 - Fusione di collegi
. |
| TITOLO
III - Collegio nazionale dei periti agrari |
•
Art.22 - Collegio nazionale
•
Art.23 - Consiglio del collegio nazionale
•
Art.24 - Cariche del consiglio del collegio
nazionale
•
Art.25 - Attribuzioni del presidente del consiglio
del collegio nazionale
•
Art.26 - Attribuzioni del consiglio nazionale
• Art.27 - Elezione
del consiglio del collegio nazionale
•
Art.28 - Incompatibilità
•
Art.29 - Comunicazione delle decisioni
•
Art.30 - Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale
•
Art.31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale. Abilitazione
•
Art.32 - Iscrizione - Rigetto della domanda
•
Art.33 - Divieto di iscrizione in più albi o
elenchi speciali. Trasferimenti
•
Art.34 - Cancellazione dall'albo o dall'elenco
speciale. Sospensione per morosità
•
Art.35 - Reiscrizione
• Art.36 - Comunicazione delle deliberazioni
del consiglio
. |
| TITOLO
V - Sanzioni disciplinari - Procedimento |
Art.37 - Responsabilità disciplinare
•
Art.38 - Sanzioni disciplinari
•
Art.39 - Comunicazione delle deliberazioni del
consiglio
•
Art.40 - Censura
•
Art.41 - Sospensione dall'albo o dall'elenco
speciale. Sospensione cautelare
•
Art.42 - Radiazione
•
Art.43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e
giudizio penale
•
Art.44 - Fatti costituenti reato
•
Art.45 - Prescrizione
•
Art.46 - Competenza
•
Art.47 - Apertura del procedimento disciplinare
•
Art.48 - Svolgimento del procedimento disciplinare
•
Art.49 - Notificazioni delle decisioni
•
Art.50 - Astensione e ricusazione dei membri del
consiglio del collegio
•
Art.51 - Astensione e ricusazione dei membri del
consiglio del collegio nazionale
•
Art.52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o
della sospensione
•
Art.53 - Reiscrizione dei radiati
. |
| TITOLO
VI - Impugnazione |
• Art.54 - Ricorsi avverso le decisioni del
consiglio del collegio nonché in materia elettorale e
disciplinare
•
Art.55 - Poteri del consiglio del collegio nazionale
•
Art.56 - Contenuto del ricorso al consiglio del
collegio nazionale
•
Art.57 - Irricevibilità del ricorso
•
Art.58 - Esame del ricorso
•
Art.59 - Decisione del ricorso
•
Art.60 - Ricorso avverso le decisioni del consiglio
del collegio nazionale
. |
| TITOLO
VII - Onorari, indennità e spese |
• Art.61 - Determinazione delle tariffe e dei
criteri per il rimborso delle spese
•
Art.62 - Restituzione di atti e documenti
•
Art.63 - Riscossione dei contributi
•
Art.64 - Personale del collegio nazionale e dei
collegi locali
•
Art.65 - Già abilitati all'esercizio professionale
•
Art.66 - Regolamento di esecuzione |
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TESTO
COORDINATO
L.
28 marzo 1968, n. 434
Ordinamento
della professione di perito agrario.
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101.
L.
21 febbraio 1991, n. 54
Modifiche
ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente
l'ordinamento della professione di perito agrario.
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49.

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TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Titolo
di perito agrario
Il
titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle
attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che
abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un
istituto tecnico agrario statale o parificato e la
abilitazione all'esercizio della professione, con tutte
le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo
professionale a norma dell'articolo 4 (Cosí sostituito
dall'art. 1, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.
2
Attività
professionale
Formano
oggetto della professione di perito agrario:
a)
la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende
agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici
limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese
le funzioni contabili, quelle di assistenza e
rappresentanza tributaria e quelle relative
all'amministrazione del personale dipendente dalle
medesime aziende;
b)
la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere
di miglioramento fondiario e di trasformazione di
prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente
alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria,
secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate
fuori dai fondi;
c)
la misura, la stima, la divisione di fondi rustici,
delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche,
anche ai fini di mutui fondiari;
d)
i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di
frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e
relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e)
la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei
tabacchi;
f)
la stima delle colture erbacee ed arboree e loro
prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g)
la valutazione dei danni alle colture, la stima di
scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici,
nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni
rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h)
la direzione e manutenzione di parchi e la
progettazione, la direzione e la manutenzione di
giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in
aree urbane;
i)
le rotazioni agrarie;
l)
la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m)
la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i
controlli analitici per i settori di specializzazione
enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n)
le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle
attribuzioni sopra menzionate;
o)
la progettazione e la direzione di piani aziendali ed
interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle
medie aziende;
p)
le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla
valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q)
l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed
associati;
r)
le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s)
l'esercizio delle competenze connesse al titolo di
specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso
istituito dallo Stato o dalle regioni (Cosí sostituito
dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.3
Limiti
dell'attività professionale
Le
mansioni indicate nella lettera a) del precedente
articolo nonché nella lettera m), per quanto si attiene
alle attività di cui alla lettera a), possono esser
esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le
speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie,
nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori
agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Art.4
Esercizio
della libera professione
Elenco
dei non esercenti
Il
perito agrario non può esercitare la libera professione
se non è iscritto nell'albo professionale.
L'iscrizione
nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati
dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è
vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono,
a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.
I
periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica
amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio
della libera professione, sono soggetti alla disciplina
del consiglio soltanto per ciò che attiene
all'esercizio della libera professione.
Il
perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.

Art.5
Obbligo
del segreto professionale
Il
perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un
segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della
propria professione.

Art.6
Vigilanza
del Ministro per la grazia e giustizia
Il
Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente
o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di
Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei
periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme
legislative e regolamentari.

Art.7
Incarichi
dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche
Gli
incarichi relativi all'attività della professione di
perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli
iscritti nell'albo dei periti agrari.
Quando
esse intendono conferire incarichi a persone non
iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel
provvedimento.
I
periti agrari che sono in possesso di un diploma di
specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti
scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del
diploma stesso.

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TITOLO
II
Collegi
dei periti agrari
Art.8
Circoscrizioni
territoriali - Personalità giuridica
In
ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera
professione almeno quindici periti agrari è costituito,
con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale
retto da un consiglio.
Se
il numero dei periti agrari esercenti in una provincia
è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo
del collegio indicato dal consiglio del collegio
nazionale.
Il
collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art.9
Composizione
del consiglio del collegio
Il
consiglio del collegio è composto di periti agrari
iscritti nell'albo; in numero di cinque se gli iscritti
nell'albo non superano i cento; di sette se superano i
cento e non i cinquecento; di nove se superano i
cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se
superano i millecinquecento.
I
componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti
nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Il
consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo consiglio.

Art.10
Cariche
del consiglio
Il
consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
Quando
il presidente e il vicepresidente sono assenti o
impediti, ne fa le veci il membro più anziano per
iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il
più anziano per età.

Art.11
Attribuzioni
del presidente
Il
presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita
le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da
altre norme; inoltre rilascia la tessera di
riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati
relativi agli iscritti.

Art.12
Attribuzioni
del consiglio
Il
consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme,
esercita le seguenti attribuzioni:
a)
cura l'osservanza della legge professionale e di tutte
le altre disposizioni concernenti la professione;
b)
vigila per la tutela del titolo di perito agrario e
svolge le attività dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione;
c)
cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e
provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle
revisioni biennali;
d)
dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga
a trovarsi nelle condizioni di cui all'Art. 13;
e)
adotta i provvedimenti disciplinari;
f)
provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari
in via amministrativa;
g)
provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del
collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e
il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea;
h)
designa i periti agrari chiamati a far parte di
commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od
organizzazioni di carattere locale;
i)
designa i periti agrari chiamati a comporre, in
rappresentanza della categoria, la commissione degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale;
l)
dispone la convocazione dell'assemblea;
m)
stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a
coprire le spese per il funzionamento del collegio, una
tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale; una tassa per il rilascio di certificati,
tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché,
con l'osservanza del limite massimo previsto
dall'Art.26, lettera g), un contributo annuale;
n)
sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per
quanto applicabili le disposizioni relative al
procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al
pagamento dei contributi dovuti al consiglio del
collegio ed al consiglio del collegio nazionale;
o)
cura il perfezionamento tecnico e culturale degli
iscritti.

Art.13
Decadenza
dalla carica di membro del consiglio
Il
membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non
interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla
carica.

Art.14
Scioglimento
del consiglio
Se
non si provvede alla integrazione del consiglio, se il
consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato
all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli,
ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può
essere sciolto.
In
caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono
esercitate da un commissario straordinario il quale
dispone, entro centottanta giorni dalla data del
provvedimento di scioglimento, la convocazione della
assemblea per l'elezione del consiglio (Comma cosí
sostituito dall'art. 3, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Lo
scioglimento del consiglio e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e
la giustizia, sentito il parere del consiglio del
collegio nazionale.
Il
commissario ha facoltà di nominare un comitato di non
meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi
fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì,
un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Art.15
Collegio
dei revisori dei conti
Ogni
collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato
da tre membri effettivi ed uno supplente ( Comma cosí
sostituito dall'art. 4, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Il
collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro,
controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci
predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I
revisori dei conti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il
collegio dei revisori dei conti nella prima riunione,
elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art.16
Assemblea
ordinaria degli iscritti
L'assemblea
è convocata dal presidente.
Essa
è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e
nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che non
può aver luogo almeno un'ora dopo dello tesso giorno,
con qualsiasi numero di interventi ( Comma cosí
sostituito dall'art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
L'assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.

Art.17
Assemblea
per l'approvazione dei conti
L'assemblea
degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per
l'approvazione del conto preventivo e di quello
consuntivo è convocato nel mese di marzo di ogni anno.

Art.18
Assemblea
straordinaria
Il
presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo
ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il
consiglio.
Quando
ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione
degli argomenti da trattare, da parte di almeno un
quinto degli iscritti nell'albo il presidente è tenuto
a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede,
l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso
il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che
la presiede.

Art.19
Assemblea
per l'elezione del consiglio del collegio
e
del collegio dei revisori dei conti
La
data per l'elezione del consiglio e del collegio dei
revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti
giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica
(Comma cosí sostituito dall'art. 6, L. 21 febbraio
1991, n. 54)
L'assemblea
è valida in prima convocazione quando partecipano alla
votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda
convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli
iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere
meno di dieci.
Il
voto è personale, diretto e segreto.

Art.20
Costituzione
di nuovi collegi
Il
Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il
consiglio del collegio nazionale dei periti agrari
proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un
commissario straordinario con l'incarico di provvedere
alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Art.21
Fusione
di collegi
Quando
in un collegio viene a mancare il numero minimo di
iscritti nell'albo indicato nell'Art. 8, il Ministro per
la grazia e la giustizia può disporne la fusione con
altro collegio, sentito il consiglio del collegio
nazionale dei periti agrari.

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TITOLO III
Collegio
nazionale dei periti agrari
Art.22
Collegio
nazionale
I
collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico
collegio nazionale avente personalità giuridica di
diritto pubblico.

Art.23
Consiglio
del collegio nazionale
Il
consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha
sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia,
ed è composto di undici membri eletti da tutti i
consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno
una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci
anni (Comma così sostituito dall'art. 7, L. 21 febbraio
1991, n. 54)
I
membri del consiglio del collegio nazionale durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni
decorrono dalla data dell'insediamento.
Il
consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo consiglio.

Art.24
Cariche
del consiglio del collegio nazionale
Il
consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno
un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un
tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente
sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del
consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in
caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art.25
Attribuzioni
del presidente del consiglio del collegio nazionale
Il
presidente del consiglio del collegio nazionale ha la
rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da
altre norme. Il presidente convoca il consiglio del
collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e
quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno
cinque membri.

Art.26
Attribuzioni
del consiglio nazionale
Il
consiglio del collegio nazionale, oltre quelle
demandategli da altre norme, esercita le seguenti
attribuzioni:
a)
esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia
e la giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge
e di regolamento che interessano la professione;
b)
coordina e promuove le attività dei consigli dei
collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale
degli iscritti;
c)
propone la costituzione di nuovi collegi;
d)
esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
e)
esprime il proprio parere sullo scioglimento dei
consigli dei collegi, e sulla relativa nomina di
commissari straordinari;
f)
designa i periti agrari chiamati a far parte di
commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o
internazionale;
g)
stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da
approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il
limite massimo del contributo annuale da corrispondersi
dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai
consigli dei collegi;
h)
determina, nei limiti strettamente necessari a coprire
le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e
con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la
grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da
corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi
speciali;
i)
decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le
deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia
disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei
consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti.
l)
vigila sul regolare funzionamento dei collegi
provinciali (Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 21
febbraio 1991, n. 54)

Art.27
Elezione
del consiglio del collegio nazionale
Per
la designazione dei membri del consiglio del collegio
nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti
agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato
(Comma così sostituito dall'art. 9, L. 21 febbraio
1991, n. 54)
La
designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i
quindici giorni antecedenti la data di scadenza del
consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad
una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro
per la grazia e la giustizia.
A
ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al
numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni
cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a
duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di
cento iscritti da duecento in poi.
La
commissione prevista nel secondo comma del presente
articolo è composta da cinque periti agrari ed è
presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e,
in caso di pari anzianità, dal più anziano per età;
le funzioni di segretario sono esercitate da un
funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni
del Ministero per la grazia e la giustizia.

Art.28
Incompatibilità
La
carica di membro del consiglio del collegio nazionale
dei periti agrari è incompatibile con quella di membro
del consiglio di un collegio.

Art.29
Comunicazione
delle decisioni
Le
decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a
cura del segretario, comunicate entro trenta giorni,
agli interessati, al consiglio del collegio che ha
emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
detto consiglio nonché al Ministero di grazia e
giustizia.

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TITOLO IV
Albo
ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazione
Art.30
Contenuto
dell'albo e dell'elenco speciale
L'albo
e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la
data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo
degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo
in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco speciale
sono compilati secondo l'ordine di anzianità di
iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il
numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità
è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale.

Art.31
Requisiti
per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.
Abilitazione
Per
essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è
necessario:
a)
essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero italiano appartenente a
territori non uniti politicamente allo Stato italiano,
oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
b)
godere dei diritti civili;
c)
avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del
collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di
essere iscritti;
d)
essere in possesso del diploma di perito agrario;
e)
avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione
all'esercizio della libera professione è subordinata al
compimento di un periodo di pratica biennale presso un
perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno
tre anni di attività tecnico agricola subordinata,
anche al di fuori di uno studio professionale, ed al
superamento al termine del biennio o del triennio di un
apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni
Le
disposizionioni relative all’abilitazione si applicano
a partire dall’anno scolastico in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sono valide a
tutti gli effetti le iscrizioni all’albo professionale
effettuate dai collegi prima di tale data secondo le
norme precedentemente in vigore.(Così sostituito
dall'art. 10, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.32
Iscrizione
- Rigetto della domanda
Il
consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi
dalla presentazione della domanda di iscrizione. La
deliberazione adottata su relazione di un membro del
consiglio, è motivata.
Qualora
il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il
termine stabilito dal primo comma, l'interessato può,
entro i trenta giorni successivi proporre ricorso, a
norma dell'art. 34, al consiglio del collegio nazionale
che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di
iscrizione.
Il
rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di
condotta può essere pronunciato solo dopo che
l'interessato, è stato invitato a comparire davanti al
consiglio.

Art.33
Divieto
di iscrizione in più albi o elenchi speciali
Trasferimenti
Non
è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o
elenchi speciali dei periti agrari (Comma così
sostituito dall'art. 11, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Non
è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il
richiedente è sottoposto a procedimento penale o
disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco
speciale.

Art.34
Cancellazione
dall'albo o dall'elenco speciale
Sospensione
per morosità
Il
consiglio del collegio dispone la cancellazione
dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del
procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei
seguenti casi:
a)
quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art.
31, lettere a) e b);
b)
quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma
dell'art. 4, comma secondo.
Il
consiglio del collegio dispone la cancellazione
dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla
lettera a) del precedente comma.
L'iscritto
nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici
mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può,
a norma dell'art. 12, lettera n), essere sospeso
dall'albo o dall'elenco speciale.
La
sospensione per morosità non è soggetta a limiti di
durata ed è revocata con provvedimento del presidente
del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di
aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.
Per
il procedimento di cancellazione nonché per quello di
sospensione per morosità si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste per il procedimento
disciplinare.

Art.35
Reiscrizione
Il
perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco
speciale può chiedere la reiscrizione quando sono
cessate le ragioni che avevano determinata la
cancellazione.
Il
perito agrario reiscritto conserva la precedente
anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art.36
Comunicazione
delle deliberazioni del consiglio
Le
deliberazioni del consiglio del collegio in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di
trenta giorni dalla loro data all'interessato, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
circondario ed al procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello del distretto nelle cui
circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero
di grazia e giustizia.

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TITOLO V
Sanzioni
disciplinari - Procedimento
Art.37
Responsabilità
disciplinare
Al
perito agrario che si rende colpevole di abusi o
mancanze nell'esercizio della professione o di fatti
lesivi della dignità o del decoro professionale, si
applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente
titolo.

Art.38
Sanzioni
disciplinari
Le
sanzioni disciplinari sono:
a)
l'avvertimento;
b)
la censura;
c)
la sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore
a due anni;
d)
la radiazione.

Art.39
Avvertimento
L'avvertimento
consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel
richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi
doveri: esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza
di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal
presidente del consiglio del collegio. Il relativo
processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario.
Entro
i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione
l'interessato può chiedere di essere sottoposto a
procedimento disciplinare.
Quando
non è conseguente ad un procedimento disciplinare
l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio
del collegio.

Art.40
Censura
La
censura consiste nel biasimo formale per la
trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso
o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il
decoro o la dignità professionale.
La
censura è disposta con deliberazione del consiglio del
collegio.

Art.41
Sospensione
dall'albo o dall'elenco speciale
Sospensione
cautelare
La
sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere
inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro
professionale; essa è disposta con deliberazione del
consiglio.
Oltre
i casi di sospensione previsti nel codice penale,
importano di diritto la sospensione dall'albo o
dall'elenco speciale:
a)
l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non
superiore a tre anni;
b)
il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi
previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa
di cura o di custodia; l'applicazione di una misura di
sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma
terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;
c)
l'emissione di un mandato od ordine di cattura;
d)
l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di
una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma
degli artt. 140 e 206 del codice penale.
Nei
casi in cui al precedente comma la sospensione è
immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è
soggetta al limite di durata stabilito dall'art. 38.

Art.42
Radiazione
La
radiazione dall'albo o dall'elenco speciale può essere
disposta quando l'iscritto riporta con sentenza
irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non
colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignità
professionale.
Importano
di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco
speciale:
a)
la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non
colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre
anni;
b)
l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione
per uguale durata;
c)
il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati
nell'art. 222, comma secondo, del codice penale, o
l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di
lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art.43
Rapporto
tra procedimento disciplinare e giudizio penale
Il
perito agrario, sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo anche se definito in sede
istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato
a norma dell'articolo precedente, a procedimento
disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non
intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto
non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art.44
Fatti
costituenti reato
Se
nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il
consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette
gli atti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale e sospende il procedimento.

Art.45
Prescrizione
L'infrazione
disciplinare si estingue per prescrizione in cinque
anni.
Si
osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli
artt. 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

Art.46
Competenza
La
competenza per il giudizio disciplinare appartiene al
consiglio del collegio ove è iscritto l'incolpato.
Se
l'incolpato è membro del consiglio competente a
procedere disciplinarmente a norma del comma precedente,
la competenza spetta al consiglio del collegio del
capoluogo del distretto della Corte di appello.
Se
l'incolpato è membro del consiglio del collegio del
capoluogo del distretto della Corte di appello, la
competenza per il giudizio disciplinare spetta al
consiglio del collegio designato dal consiglio del
collegio nazionale.

Art.47
Apertura
del procedimento disciplinare
Le
sanzioni disciplinari di cui agli artt. 40, 41 e 42 non
possono essere applicate se non a seguito di
procedimento disciplinare.
Il
consiglio del collegio inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico
ministero o, nel caso di cui all'art. 39, secondo comma,
su richiesta dell'interessato.
Nessuna
sanzione disciplinare, la cui applicazione sia
facoltativa, può essere inflitta senza che
l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al
consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di
diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art.48
Svolgimento
del procedimento disciplinare
Il
presidente nomina, tra i membri del consiglio, un
relatore, il quale, nel giorno fissato per il
procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si
procede.
Il
consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali
memorie o documenti, delibera a maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voti prevale la
decisione più favorevole all'incolpato.
Se
l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna
memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento,
si procede in sua assenza.
La
deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i
motivi della decisione e la decisione del consiglio.
Il
proscioglimento è pronunciato con la formula: «non
essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art.49
Notificazioni
delle decisioni
Le
decisioni del consiglio in materia disciplinare sono
notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al
pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore
generale presso la Corte di appello del distretto ove ha
sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e
giustizia.

Art.50
Astensione
e ricusazione dei membri del consiglio del collegio
L'astensione
e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate
dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
Sull'astensione,
quando è necessaria la autorizzazione, e sulla
ricusazione decide lo stesso consiglio.
Se,
a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la
maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio
ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro
collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il
consiglio competente a termini del comma precedente, se
autorizza l'astensione o riconosce legittima la
ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio
cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi
o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli
atti per la prosecuzione del procedimento.

Art.51
Astensione
e ricusazione dei membri del consiglio del collegio
nazionale
L'astensione
e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio
nazionale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice
di procedura civile, in quanto applicabili.
Sulla
astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e
sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del
collegio nazionale.
Se
a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la
maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio
del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio
stesso un numero corrispondente di membri del consiglio
del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di
iscrizione nell'albo.

Art.52
Esecuzione
provvisoria della radiazione o della sospensione
Fermo
il disposto dell'ultimo comma dell'art. 41, il consiglio
del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari
della radiazione o della sospensione, può ordinarne la
immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Art.53
Reiscrizione
dei radiati
Il
perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale
può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno
tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo
sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia
intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare
che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione,
irreprensibile condotta.
Alla
reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 35, primo comma, e 36.
Il
radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale
acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

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TITOLO VI
Impugnazione
Art.54
Ricorsi
avverso le decisioni del consiglio del collegio
nonché
in materia elettorale e disciplinare
Le
decisioni del consiglio del collegio in materia di
iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare,
sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale nella cui
circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al
consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla loro comunicazione o
notificazione.
Il
ricorso al consiglio del collegio nazionale è
presentato o notificato al consiglio del collegio che ha
emesso la deliberazione impugnata.
In
materia di eleggibilità o di regolarità delle
operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il
procuratore della Repubblica competente a norma del
primo comma possono proporre ricorso al consiglio del
collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti (Comma cosí
sostituito dall'art. 12, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Salvo
che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art.
41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del
collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Art.55
Poteri
del consiglio del collegio nazionale
Il
consiglio del collegio nazionale ha facoltà di
sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato,
annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare
i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più
grave.
In
materia elettorale il consiglio del collegio nazionale
può annullare in tutto o in parte le elezioni,
ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene
necessarie.

Art.56
Contenuto
del ricorso al consiglio del collegio nazionale
Il
ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad
eccezione di quello proposto dal procuratore della
Repubblica, è redatto su carta bollata.
Il
ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è
corredato:
a)
dalla indicazione degli estremi del provvedimento
impugnato e, se il ricorso riguarda la materia
elettorale, dagli estremi della proclamazione del
risultato elettorale;
b)
dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il
fondamento.
Quando
non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il
ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento,
eseguito presso un ufficio del registro, della tassa
stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e
dall'indicazione del recapito al quale l'interessato
intende siano fatte le eventuali comunicazioni o
notificazioni da parte del consiglio del collegio
nazionale. In mancanza di tale indicazione le
comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad
ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del
collegio nazionale.

Art.57
Irricevibilità
del ricorso
E'
irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di
trenta giorni dalla notificazione della deliberazione
impugnata.
Se
il ricorso non è corredato della ricevuta del
versamento di cui all'articolo precedente, viene
assegnato al ricorrente un termine perentorio per
presentarla.
In
caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine
assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art.58
Esame
del ricorso
Le
sedute del consiglio del collegio nazionale non sono
pubbliche.
Le
parti possono chiedere di essere sentite, proponendo
apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei
trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per
ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei
motivi aggiunti.
Quando
il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario
che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o
documenti il presidente comunica i provvedimenti
adottati all'interessato a mezzo di lettera
raccomandata, con le modalità previste dall'art. 56
ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se
questa non giunge entro il termine stabilito la
decisione è presa in base agli atti in possesso del
consiglio del collegio nazionale.
Chiusa
la discussione, il presidente, pone in votazione le
singole questioni che indica, raccoglie i voti dei
consiglieri e vota per ultimo.
Le
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti prevale quello del presidenti o di
chi ne fa le veci.

Art.59
Decisione
del ricorso
La
decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente,
l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si
fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed
anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del
presidente e del segretario.
La
decisione è depositata in originale presso la
segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel
termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a
norma dell'art. 56 nel recapito dichiarato; ove sia
stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue
presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco
speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella
segreteria del consiglio del collegio nazionale.
La
decisione, nello stesso termine di cui al comma
precedente, è notificata al procuratore della
Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove
ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

Art.60
Ricorso
avverso le decisioni del consiglio del collegio
nazionale
Le
decisioni del consiglio del collegio nazionale
pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione,
cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale nonché in materia disciplinare o elettorale
possono essere impugnate, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o
dal procuratore della Repubblica competente per
territorio, davanti al tribunale nella cui
circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la
decisione o presso il quale si è svolta la elezione
contestata.
La
sentenza del tribunale può essere impugnata davanti
alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni
dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della
Repubblica e dal procuratore generale competenti per
territorio.
Sia
presso il tribunale che presso la Corte di appello il
collegio giudicante è integrato da due periti agrari.
Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede
un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di
appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio
superiore della magistratura o, per sua delega dal
presidente della Corte d'appello del distretto, quattro
periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e
due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei
collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini
italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di
incensurata condotta ed abbiano una anzianità di
iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
Il
tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di
consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e
gli interessati.
Il
ricorso per cassazione è proponibile anche dal
procuratore generale della Corte di appello entro
sessanta giorni.
La
sentenza può annullare, revocare o modificare la
deliberazione impugnata.

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TITOLO VII
Onorari,
indennità e spese
Art.61
Determinazione
delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese
Le
tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri
per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni
professionali sono stabiliti, ogni biennio, con
deliberazione del consiglio del collegio nazionale,
approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di
concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art.62
Restituzione
di atti e documenti
Il
perito agrario non può trattenere gli atti e i
documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata
corresponsione degli onorari, dei diritti e delle
indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute
(Comma cosí sostituito dall'art. 13, L. 21 febbraio
1991, n. 54)
Sul
reclamo del committente, il presidente del consiglio del
collegio invita il perito agrario a depositare gli atti
ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di
ufficio all'interessato, e promuovere la deliberazione
del consiglio del collegio e che ha facoltà di sentire
li interessati e di tentare la conciliazione.

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TITOLO VIII
Disposizioni
finali e transitorie
Art.63
Riscossione
dei contributi
Il
collegio riscuote i contributi previsti dagli artt. 12,
lettera m) e 26 lettera h), mediante ruoli annuali
compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza
di finanza e trasmessi ai competenti esattori che
provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi
previsti per la riscossione delle imposte dirette. I
ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in
coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore
versa i contributi al ricevitore provinciale delle
imposte dirette il quale provvede a rimettere al
collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle
rispettive quote.

Art.64
Personale
del collegio nazionale e dei collegi locali
Il
consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei
collegi locali provvedono al personale occorrente e ad
ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per
la disciplina giuridica ed economica di detto personale
si osservano le disposizioni vigenti in materia di
lavoro (Cosí sostituito dall'art. 14, L. 21 febbraio
1991, n. 54)

Art.65
Già
abilitati all'esercizio professionale
Conservano
il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono
stati iscritti a norma dell'art. 22 del regio decreto 25
novembre 1929, n. 2365.
Analogo
diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata
scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele
all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato
alla data di entrata in vigore della presente legge
negli ultimi cinque anni attività professionale anche
dipendente.

Art.66
Regolamento
di esecuzione
Il
Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, provvede alla
emanazione del relativo regolamento di esecuzione (
Vigente il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731)
15.
1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed
integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28
marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731,
conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente
legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434

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