|
  
REGOLAMENTO
PER
LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE E
DELL'ATTIVITA' TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA
(L.21
Febbraio 1991 n.54 - art.10 paragrafo 2)
Approvato
dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
nella
seduta del 14 aprile 1992
 
Art.1
(Registro
dei praticanti)
Presso
ogni collegio provinciale Š istituito un registro dei
praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che,
in possesso del diploma di cui all'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991 n.54, svolgono la pratica
prevista come condizione per l'ammissione all'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di perito
agrario.
Nel
registro deve essere indicato il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo
di residenza ed il domicilio del praticante, la data di
conseguimento del diploma, nonché il cognome, il nome,
i dati di iscrizione all'albo, l'indirizzo dello studio
del professionista presso il quale si effettua la
pratica e la data di inizio della pratica.
Sul
registro è riportata ogni notizia relativa al
praticante e allo svolgimento della pratica.

  
Art.2
(Iscrizione
nel registro dei praticanti)
La
domanda di iscrizione nel registro dei praticanti,
redatta in carta legale, va rivolta al collegio nella
cui circoscrizione il richiedente ha la residenza
anagrafica ed è corredata dei seguenti documenti:
a)
certificato di nascita;
b)
certificato di residenza;
c)
certificato di cittadinanza;
d)
certificato di godimento dei diritti civili;
e)
certificato generale del casellario giudiziale di data
non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
f)
copia autentica del titolo di studio di cui all'articolo
1 della legge 21 febbraio 1991 n.54;
g)
dichiarazione del professionista, diretta al collegio
provinciale, nella quale lo stesso dichiara di ammettere
il richiedente a frequentare il proprio studio per lo
svolgimento della pratica, assumendosi la responsabilità
professionale di impartire al praticante adeguata
istruzione professionale anche sotto il profilo
deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei
successivi articoli e di comunicare ogni evento che
incida sulla effettività e regolarità dello
svolgimento della pratica.
La
dichiarazione deve essere di data non anteriore a
quindici giorni rispetto alla data della domanda di
iscrizione nel registro dei praticanti; in essa il
professionista deve indicare il numero dei praticanti
che frequentano lo studio e la data di inizio della
pratica.
h)
ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel
registro nella misura determinata dal collegio
provinciale ai sensi dell'art.7 del D.d.l. 23 novembre
1944 n.382.
I
documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
devono essere in regola con le prescrizioni sul bollo.
La
domanda, sottoscritta dal richiedente, deve indicare i
documenti di cui è corredata e contenere esplicita
dichiarazione di conoscenza e delle norme che regolano
la pratica e di impegno alla loro osservanza.
Al
richiedente l'iscrizione è rilasciata ricevuta di
presentazione.
Si
può essere iscritti nel registro dei praticanti di un
solo collegio provinciale.

  
Art.3
(Delibera
sulla domanda di iscrizione)
Il
collegio provinciale delibera sulla domanda di
iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione e se
la domanda risulta corretta e regolare e ricorrono tutte
le condizioni, dispone l'iscrizione del richiedente nel
registro dei praticanti.
Il
biennio previsto dalla legge decorre dalla data di
inizio della pratica risultante dalla dichiarazione del
professionista allegata alla domanda di iscrizione.
La
domanda che risulti incompleta o irregolare è
dichiarata inammissibile.
Dei
provvedimenti adottati è data comunicazione
all'interessato ed al professionista entro quindici
giorni.

  
Art.4
(Luogo
di svolgimento della pratica)
Il
richiedente l'iscrizione è ammesso a svolgere la
pratica presso lo studio di un professionista sito in
provincia diversa da quella della propria residenza se
ciò non pregiudichi la effettività e la regolarità
della pratica stessa.
In
tal caso la delibera di iscrizione nel registro dei
praticanti va comunicata, nel termine di cui al quarto
comma dell'articolo precedente, anche al collegio di
detta provincia.

  
Art.5
(Cambiamento
del professionista)
Il
praticante che cessi la pratica presso un professionista
e la prosegua presso altro professionista deve dare
comunicazione scritta la collegio provinciale entro
trenta giorni.
La
comunicazione deve essere corredata:
a)
da dichiarazione del professionista presso il quale
veniva svolta la pratica contenente la data di
cessazione della stessa;
b)
dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell'articolo
2 del professionista presso il quale viene proseguita la
pratica;
c)
dalla dichiarazione e dalla relazione previste al
secondo comma dell'articolo 7.
Qualora
il cambiamento sia conseguente al decesso del
professionista, la dichiarazione di cui al punto a), è
sostituita dal certificato di morte.

  
Art.6
(Trasferimento
di residenza)
In
caso di trasferimento di residenza il praticante, per
non perdere il periodo di pratica maturato, deve
presentare domanda di iscrizione nel registro tenuto dal
collegio della provincia in cui si è trasferito, entro
trenta giorni dal trasferimento.
La
domanda deve essere corredata dal certificato della
nuova residenza e da attestazione del collegio
provinciale di provenienza relativa allo stato della
pratica.
Il
collegio di provenienza deve trasferire al collegio di
nuova residenza del praticante, contemporaneamente al
rilascio della attestazione di cui al precedente comma,
il fascicolo relativo al praticante.
Il
collegio di provenienza rimette a quello di destinazione
una quota della tassa di iscrizione prevista alla
lettera h) dell'articolo 2 in misura proporzionale al
tempo di pratica ancora da espletare.
Il
praticante è iscritto con l'anzianità già maturata e
la delibera del collegio provinciale è assunta e
comunicata nei termini e con le modalità previsti
dall'articolo 3.

  
Art.7
(Svolgimento
della pratica)
La
pratica deve essere effettiva e continuativa; essa
importa la frequenza regolare dello studio da parte del
praticante e deve consentire l'apprendimento teorico e
pratico idoneo a sostenere l'esame di abilitazione.
Al
compimento di ogni semestre della pratica e in caso di
passaggio a studio di altro professionista, il
praticante deve presentare al collegio provinciale,
entro trenta giorni, la seguente documentazione:
a)
dichiarazione del professionista attestante la frequenza
regolare dello studio;
b)
relazione dettagliata delle principali attività svolte
dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche da
lui frequentate o alle quali ha collaborato. La
relazione è controfirmata dal professionista e contiene
un giudizio di questi sulla maturità e sul grado di
apprendimento dimostrato dal praticante sia sotto il
profilo tecnico che deontologico.
Nel
caso di decesso del professionista, la dichiarazione di
cui alla lettera a) è sostituita dal certificato di
morte; la relazione di cui alla lettera b) è
sottoscritta dal solo praticante.
Il
termine di trenta giorni previsto al secondo comma ha
carattere perentorio in caso di passaggio a studio di
altro professionista. Negli altri casi, il collegio
provinciale provvede a diffidare il praticante ed il
professionista ad adempiere entro un termine perentorio
di ulteriori sessanta giorni decorsi i quali il mancato
adempimento sarà considerato rinuncia all'iscrizione.
E'
in facoltà del collegio provinciale sottoporre il
praticante a successivo colloquio per la verifica
dell'effettività dello svolgimento delle attività
indicate nella relazione.
Il
collegio provinciale, sulla base della documentazione di
cui ai punti a) e b), occorrendo, all'esito del
colloquio, convalida il periodo di pratica.
Qualora
il collegio ravvisi l'assoluta idoneità formativa della
pratica svolta nel periodo, questo non è computato ai
fini del compimento del biennio. Di tale motivata
decisione deve essere data comunicazione al praticante
ed al professionista entro cinque giorni.

  
Art.8
(Vigilanza
sulla pratica professionale. Corsi preparatori agli
esami di abilitazione)
I
collegi provinciali vigilano sul regolare svolgimento
della pratica professionale al fine di verificare che la
stessa sia svolta in modo effettivo e continuativo.
Essi
possono istituire, organizzare e gestire corsi
preparatori all'esame di abilitazione professionale, al
termine dei quali è rilasciato al praticante attestato
di regolare frequenza.
La
frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo
dell'espletamento della pratica.

  
Art.9
(Sospensione
della pratica. Ricongiunzione)
Tutti
gli eventi che impediscano l'effettivo svolgimento della
pratica per un periodo superiore ad un mese devono
essere comunicati tempestivamente, al collegio
provinciale, dal professionista, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per
conoscenza anche al praticante che intenda proseguire la
pratica, deve riprendere la frequenza dello studio,
rimettendo al collegio provinciale la documentazione
relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale
non si è svolta la pratica.
Il
collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la
sospensione della pratica per un periodo corrispondente
a quello in cui non si è svolta la pratica e comunque
non superiore a quattordici mesi.
I
provvedimenti adottati sono comunicati al praticante ed
al professionista entro cinque giorni.
Al
fine del raggiungimento del biennio, il periodo di
pratica antecedente alla sospensione si cumula con
quello successivamente compiuto.

  
Art.10
(Compimento
della pratica. Certificato)
A
richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione
all'esame di abilitazione, il collegio provinciale
rilascia, in termini utili, il certificato di compimento
della pratica a coloro che abbiano compiuto
effettivamente il biennio entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di ammissione alla
sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di perito agrario.
Il
provvedimento di diniego del rilascio del certificato è
comunicato al praticante entro cinque giorni.

  
Art.11
(Cancellazione
dal registro dei praticanti)
Il
collegio provinciale delibera la cancellazione dal
registro dei praticanti:
a)
per rinuncia all'iscrizione;
b)
per inosservanza dell'obbligo di residenza del
praticante;
c)
per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti in capo
al praticante o di uno degli elementi essenziali allo
svolgimento della pratica;
d)
per eventi che abbiano impedito l'effettivo svolgimento
della pratica per un periodo superiore a quattordici
mesi;
e)
per rilascio del certificato di compiuta pratica.
La
deliberazione è comunicata entro cinque giorni al
praticante ed al professionista.

  
Art.12
(Attività
tecnico agricola subordinata. Requisiti e
riconoscimento)
Coloro
che, in possesso del diploma di cui all'art.1 della
legge 21 febbraio 1991 n.54, intendano far valere lo
svolgimento di attività tecnico agricola alle
dipendenze di datori di lavoro pubblici i privati, per
l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio
provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell'idoneità
dell'attività svolta.
La
domanda deve essere corredata da dichiarazione del
datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base
delle risultanze di atti e documenti di lavoro: la
natura del rapporto di lavoro, l'attività svolta dal
dipendente, il periodo durante il quale l'attività è
stata da lui espletata, la qualifica da lui rivestita,
le mansioni e funzioni effettivamente da lui esercitate,
i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi
ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono
state effettuate e le cause della mancata prestazione.
L'attività,
le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente
descritte relativamente a tutto il periodo del loro
espletamento.
Il
collegio provinciale può richiedere al datore di lavoro
o al richiedente il riconoscimento la produzione di
documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella
dichiarazione.
L'attività
è riconosciuta idonea dal collegio provinciale quando
risulti che essa abbia comportato effettivamente e con
continuità l'espletamento, da parte del dipendente, di
mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o
del livello di inquadramento del dipendente e che
rientrino nelle materie attinenti la professione di
perito agrario.
Qualora
non vi sia stata, da parte del dipendente, prestazione
di attività lavorativa per oltre due mesi consecutivi,
il tempo di durata della mancata prestazione non si
computa al fine della maturazione del triennio; in tal
caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente
il riconoscimento, la condizione di avere espletato
effettivamente l'attività per un periodo ulteriore di
durata pari a quello di mancata prestazione dell'attività
stessa.
Agli
effetti di cui al comma precedente non si considerano i
periodi di mancata prestazione di attività lavorativa
per godimento delle ferie.
Nel
caso in cui l'attività sia stata svolta in regime di
rapporto di lavoro a tempo parziale per periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell'anno, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30
ottobre 1984 n.726, convertito dalla legge 19 dicembre
1984 n.863, si computano, ai fini della maturazione del
triennio, i soli periodi di effettiva prestazione di
attività lavorativa.
Se
l'attività sia stata svolta alle dipendenze di più
datori di lavoro, il computo del triennio si effettua
sommando i periodi di svolgimento delle prestazioni alle
dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare
periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a
quattordici mesi.
Il
collegio provinciale delibera sul riconoscimento entro
trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione
della domanda o dalla data di produzione della
documentazione di cui al terzo comma.
Il
provvedimento adottato è comunicato all'interessato
entro cinque giorni.
A
richiesta dell'interessato, il collegio provinciale
rilascia attestato dell'idoneità dell'attività ai fini
dell'ammissione all'esame di abilitazione.

  
Art.13
(Valutazione
preventiva dell'idoneità dell'attività)
E'
in facoltà dell'interessato chiedere al collegio
provinciale competente a norma dell'articolo precedente
di esprimersi preventivamente sull'idoneità di attività
subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si
intende intraprendere.

  
Art.14
(Cumulo
tra pratica ed attività tecnico agricola subordinata)
Ai
fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge
per l'ammissione all'esame di abilitazione, possono
farsi valere periodi di pratica professionale e periodi
di svolgimento di attività tecnico agricola
subordinata.
Agli
effetti del cumulo è richiesto, in aggiunta al periodo
di pratica, un periodo di attività tecnico agricola
subordinata che stia al periodo triennale nella stessa
proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al
biennio di pratica.

  
Art.15
(Direttive
del collegio nazionale)
Il
Collegio Nazionale emana direttive per la corretta ed
uniforme applicazione delle norme di cui al presente
Regolamento.
Tali
direttive costituiscono, per i collegi provinciali,
disposizioni ai sensi dell'art.8 della L.21 febbraio
1991, n.54.

|