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D.P.R.
16 maggio 1972, n. 731
Regolamento
di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434 ,
relativo all'ordinamento della professione di perito
agrario
(Pubblicato
nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1972, n. 315)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista
la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della
professione di perito agrario;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro,
per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le
foreste;
Decreta:
E'
approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri
per la grazia e giustizia, per le finanze, per il
tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura
e foreste, il regolamento per la esecuzione della
legge 28 marzo 1968, n. 434.
Regolamento
di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434 «Ordinamento
della professione di perito agrario»

TITOLO I
Formazione
e funzionamento degli organi dei collegi
Art.1
Riunioni
dell'assemblea degli iscritti
L'assemblea
degli iscritti è convocata mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della
riunione in prima ed in seconda convocazione, delle
materie da trattare. L'avviso è spedito con lettera
raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli
iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, esclusi i
sospesi dall'esercizio professionale, ed è affisso
nella sede del collegio fino al giorno dell'assemblea.
La
convocazione, se il numero degli iscritti è superiore
a trecento, può essere fatta mediante pubblicazione
dell'avviso in un giornale locale una prima volta
almeno quindici giorni ed una seconda volta almeno
cinque giorni prima della data fissata per
l'assemblea.
Presidente
e segretario dell'assemblea sono, rispettivamente, il
presidente ed il segretario del consiglio o sono
nominati dalla stessa, quando è stata constatata la
sua validità e ne fa richiesta la maggioranza dei
presenti.
L'assemblea
delibera per appello nominale o, su richiesta di
almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto.
Il
processo verbale è redatto dal segretario sotto la
direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

  
Art.2
Elezioni
del consiglio del collegio e del collegio dei revisori
dei conti
Il
presidente del consiglio se il numero degli iscritti
nell'albo ovvero esigenze locali lo richiedano, può
disporre che la riunione dell'assemblea per le
operazioni elettorali prosegua per più giorni
consecutivi, fino ad un massimo di quattro.
L'avviso
di convocazione, contenente l'indicazione anche del
giorno e dell'ora di chiusura dell'assemblea, è
spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti
nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e
giustizia.
La
seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed
a non più di otto giorni dalla chiusura della
riunione in prima convocazione.

  
Art.3
Seggio
elettorale
Il
presidente, prima dell'inizio delle operazioni di
votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori
presenti. Il più anziano per iscrizione nell'albo
esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità
di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.
Il
segretario del consiglio del collegio esercita le
funzioni di segretario del seggio.
Il
presidente ed il segretario del seggio, in caso di
impedimento o di assenza, sono sostituiti
rispettivamente dal più anziano degli scrutatori e da
altro componente il consiglio del collegio designato
dal presidente.
Almeno
tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi
presenti durante lo svolgimento delle operazioni
elettorali.
Il
seggio elettorale deve essere istituito in un locale
idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la
visibilità dell'urna durante le operazioni
elettorali.

  
Art.4
Votazione
Il
voto viene espresso per mezzo di una scheda nella
quale ogni votante ha diritto di indicare un numero di
nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.
Le
schede, predisposte in unico modello dal consiglio del
collegio, debbono essere timbrate e firmate dal
presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in
numero corrispondente a quello degli aventi diritto al
voto.
Non
è ammesso il voto per delega.
E'
ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso
l'iscritto ritira la scheda e, non più tardi del
giorno precedente le elezioni, la riconsegna al
segretario del consiglio, piegata ed in busta chiusa
recante all'esterno la propria firma. Il segretario
appone sulla busta la data di ricezione, il timbro del
collegio e la propria firma.
L'iscritto
che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre
giorni precedenti la votazione, farla pervenire al
presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa
recante all'esterno la propria firma, autenticata dal
sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa
è contenuta la scheda di votazione.
Il
presidente del seggio, il giorno della votazione,
prende in consegna dal presidente dell'assemblea o dal
segretario del consiglio le lettere da essi ricevute
e, verificata e fatta constatare la integrità di
ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che
depone senza piegarla nell'urna. I nomi dei votanti
per lettera sono annotati nell'elenco degli elettori.
Degli
iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco
degli elettori. Nei giorni fissati per le elezioni le
operazioni di votazione si svolgono per otto ore
consecutive. Se le operazioni elettorali debbano
essere proseguite il giorno successivo, il presidente
del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare
la custodia di essa nonché delle schede non ancora
utilizzate.

  
Art.5
Chiusura
della votazione
Nel
giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le
elezioni, decorse le otto ore di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente, il presidente del seggio,
dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel
momento sono presenti nei locali, determina, sulla
base delle annotazioni apposte nell'elenco degli
elettori e delle schede non utilizzate, l'esatto
numero dei votanti ed accerta la validità
dell'assemblea.
Quando
l'assemblea non risulta valida, il presidente del
seggio non procede allo scrutinio e dispone che le
schede utilizzate siano custodite in un plico
sigillato.
Nel
caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in
seconda convocazione, il presidente deve darne
comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di
grazia e giustizia, il quale può provvedere alla
nomina di un commissario straordinario.

  
Art.6
Scrutinio
Accertata
la validità dell'assemblea, il presidente del seggio
inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte
pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo
spoglio delle schede, il presidente forma una
graduatoria in base al numero dei voti riportati da
ciascun professionista e proclama eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente
espressi; in caso di parità di voti è preferito il
candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra
coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
più anziano per età.
Il
risultato delle elezioni è l'avvenuta proclamazione
sono comunicati, entro tre giorni, dal presidente del
seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al
consiglio del collegio nazionale.

  
Art.7
Elezioni
degli organi dei collegi di nuova costituzione
Il
commissario straordinario, formato l'albo, lo
trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale
verifica la sussistenza dei numero di iscritti
necessario per la costituzione del collegio ed
incarica lo stesso commissario di indire l'elezione
del consiglio e del collegio dei revisori dei conti.
Le
funzioni di presidente e di segretario del seggio
elettorale sono svolte, rispettivamente, dal
commissario e da un professionista, da esso designato,
compreso nell'albo di cui al primo comma.

  
Art.8
Sostituzione
dei membri del consiglio
Alla
sostituzione dei membri del consiglio, cessati
dall'incarico per qualsiasi causa entro l'anno, sono
dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della
graduatoria di cui all'art. 9, primo comma, del
presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto
il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In
mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo
bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono
verificate le vacanze, con elezioni suppletive.
I
membri così eletti rimangono in carica fino alla
scadenza del consiglio.
Se
il numero delle vacanze supera la metà dei membri del
consiglio, il presidente deve, entro, sessanta giorni,
convocare l'assemblea per la elezione dell'intero
consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di
adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva
ratifica del nuovo consiglio.

  
Art.9
Riunioni
del consiglio
Il
consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta
lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata
richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque,
almeno una volta ogni sei mesi.
Le
riunioni del consiglio sono valide se, sia presente la
maggioranza dei suoi membri.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di
voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale,
in materia disciplinare, la decisione più favorevole
all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto
del presidente o di chi ne fa le veci.
Il
verbale di ogni riunione è redatto dal segretario
sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto
da entrambi.

  
Art.10
Riunione
del consiglio per la elezione delle cariche
Il
presidente del consiglio uscente o il commissario
straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione,
convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle
cariche.
La
riunione del consiglio è presieduta dal membro più
anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari
anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di
segretario sono esercitate dal membro più giovane per
anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità,
dal più giovane di età.
Alla
riunione si applicano le disposizioni di cui all'art.
9, secondo, terzo e quarto comma.

TITOLO
II
Elezione
e funzionamento del consiglio del collegio nazionale
Art.11
Modalità
della elezione del consiglio del collegio nazionale
La
designazione di ogni candidato a membro del consiglio
del collegio nazionale è comunicato alla commissione,
di cui all'art. 27, secondo comma, della legge,
insieme alle generalità ed al domicilio del
designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero
degli iscritti nell'albo del collegio che lo designa.
La
commissione, verificata l'osservanza delle norme di
legge, forma la graduatoria dei designati in base al
numero dei voti riportati e proclama eletti i primi
undici. In caso di parità è proferito il designato
più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro
che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più
anziano di età.
I
risultati delle elezioni sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e
giustizia e sono comunicati alla segreteria del
consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

  
Art.12
Incompatibilità
Il
membro del consiglio di un collegio che viene eletto
membro del consiglio del collegio nazionale dei periti
agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni
dalla comunicazione della seconda elezione, per una
delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che
l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro
del consiglio del collegio.

  
Art.13
Sostituzioni
A
sostituire i membri cessati dall'incarico per
qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del
collegio nazionale coloro che sono compresi nella
graduatoria formata a norma dell'art. Art.11, comma
secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti
dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si
procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli
dei collegi che avevano designato il componente da
sostituire.
I
membri del consiglio del collegio nazionale, nominati
a norma del comma precedente, rimangono in carica fino
alla scadenza del consiglio medesimo.

  
Art.14
Riunioni
del consiglio del collegio nazionale
Il
presidente convoca il consiglio del collegio nazionale
ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è
fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.
Le
riunioni del consiglio sono valide se è presente la
maggioranza dei suoi membri.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di
voti dei presenti. In caso di parità prevale, in
materia disciplinare, la decisione più favorevole
all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del
presidente o di chi ne fa le veci.

TITOLO
III
Tenuta
dell'albo e dell'elenco speciale
Art.15
Tenuta
dell'albo e dell'elenco speciale - Comunicazioni
Il
consiglio del collegio provvede alla tenuta dell'albo
e dell'elenco speciale, ne cura, almeno ogni due anni,
la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia
al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio del
collegio nazionale, al presidente e al procuratore
generale della corte di appello, ai presidenti dei
tribunali ai procuratori della Repubblica e ai pretori
del distretto nella cui circoscrizione ha sede il
collegio.
Copia
dell'albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi
e alle camere di commercio, industria e agricoltura
del distretto della corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede il collegio.

  
Art.16
Domanda
per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
La
domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale, redatta in carta da bollo, deve essere
diretta al consiglio del collegio e corredata dei
seguenti documenti:
1)
copia autentica del titolo di studio, indicato
nell'art. 1 della legge;
2)
ricevuta del versamento presso la segreteria del
collegio della tassa di iscrizione;
3)
ricevuta del versamento in conto corrente postale
della tassa di concessione governativa prevista al n.
204, lettera a), della tabella allegato A al testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive
modificazioni;
4)
dichiarazione con la quale l'aspirante all'iscrizione
attesta di non svolgere attività incompatibile, a
norma di legge, con l'esercizio della professione e si
impegna a comunicare al consiglio del collegio
l'eventuale inizio di tali attività.
L'aspirante
che non sia cittadino italiano deve produrre atto
notorio comprovante che è italiano appartenente a
territorio non unito politicamente all'Italia, ovvero
attestazione del Ministero degli affari esteri
comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale
esiste il trattamento di reciprocità.
L'impiegato
dello Stato, o di altra pubblica amministrazione, che
chieda l'iscrizione nell'elenco speciale è esonerato
dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri
3) e 4) del primo comma.

  
Art.17
Trasferimenti
L'iscritto
in un albo o in un elenco speciale che cambi la
propria residenza è tenuto a chiedere il
trasferimento della iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale del collegio della nuova residenza. Alla
domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del
collegio di provenienza.
In
caso di accoglimento della domanda di trasferimento,
l'interessato corrisponde la tassa di iscrizione
stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o
elenco speciale viene iscritto e conserva l'anzianità
che aveva nell'albo di provenienza.
Il
consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere
a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale
dell'interessato.

  
Art.18
Tessera
di riconoscimento
Il
presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a
spese dell'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale,
gli rilascia una tessera di riconoscimento.
La
tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed
è munita di fotografia recante il timbro a secco del
collegio. L'identità del titolare, accertata dal
presidente del collegio, è convalidata dal
procuratore della Repubblica competente per
territorio.

  
Art.19
Timbro
del perito agrario
Il
consiglio del collegio fornisce al perito agrario
iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello
stesso, un timbro recante la denominazione e la sede
del collegio nonché il nome del perito agrario e il
numero della sua iscrizione all'albo.

  
Art.20
Istanza
di reiscrizione
Per
ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre
tutti i documenti indicati nell'art. 16.

TITOLO
IV
Procedimento
disciplinare
Art.21
Invito
a comparire - Difesa
L'invito
a comparire, contenente l'indicazione sommaria dei
fatti per cui si procede, è comunicato
all'interessato almeno quindici giorni prima della
data della comparizione.
L'interessato
ha facoltà di presentare o di far pervenire al
consiglio memorie scritte o documenti, entro il
termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può
essere prorogato.

TITOLO
V
Impugnazioni
Art.22
Comunicazione
e deposito del ricorso
Il
ricorso al consiglio del collegio nazionale è
presentato o notificato al consiglio del collegio che
ha emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente
è il professionista, all'originale del ricorso sono
allegate due copie in carta libera.
Il
segretario del consiglio del collegio annota a margine
del ricorso la data di presentazione, rilasciandone
ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nella
cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente
è il professionista, o al professionista, se
ricorrente è il procuratore della Repubblica.
Il
ricorso e gli atti del procedimento rimangono
depositati presso il consiglio del collegio per trenta
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito
per ricorrere. Durante detto periodo il procuratore
della Repubblica e l'interessato possono prendere
visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed
esibire documenti; nei dieci giorni successivi è
consentita la proposizione dei motivi aggiunti.

  
Art.23
Trasmissione
del ricorso
Il
consiglio, decorsi i termini di cui all'articolo
precedente, trasmette, nei cinque giorni successivi,
al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso
presentato o notificato, unitamente alla prova della
comunicazione di cui al secondo comma dello stesso
articolo, nonché il fascicolo degli atti con le
deduzioni e i documenti.
Il
consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti
del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una
copia in carta libera del ricorso stesso e della
deliberazione impugnata.

  
Art.24
Trattazione
del ricorso
Nei
sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio
del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce
la seduta per la trattazione. Il presidente del
consiglio del collegio nazionale, prima della nomina
del relatore - salva comunque la facoltà concessa al
consiglio medesimo dal terzo comma dell'art. 58 della
legge - può disporre le indagini e richiedere le
notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine
di cui al comma precedente si intende prorogato per il
tempo strettamente necessario agli adempimenti
suddetti.

  
Art.25
Ricorso
in materia disciplinare
Per
i ricorsi in materia disciplinare il pubblico
ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti
dal terzo comma dell'art. 22, presentare per iscritto
le proprie conclusioni.
Il
consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal
consiglio del collegio il ricorso e gli atti relativi,
comunica senza indugio, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni
del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni per le sue
discolpe. Scaduto detto termine, il consiglio del
collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la
seduta per la trattazione del ricorso.
Le
deliberazioni del consiglio del collegio nazionale
sono adottate secondo le modalità previste dall'art.
14, terzo comma.

  
Art.26
Verbale
delle sedute
Il
verbale delle sedute, redatto dal segretario, è
sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e
contiene:
a)
il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la
seduta;
b)
il nome del presidente, dei membri e del segretario
intervenuti;
c)
l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d)
i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

  
TITOLO
VI
Onorari,
indennità e spese
Art.27
Liquidazione
dei compensi per le prestazioni professionali
I
compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed
alla complessità delle prestazioni professionali. Si
tiene conto, altresì, della sede, dell'urgenza, delle
responsabilità assunte dal professionista e dei
risultati conseguiti.

  
Art.28
Controversie
Il
consiglio del collegio, prima di procedere alla
liquidazione degli onorari, delle indennità e delle
spese dovute per le prestazioni professionali, ha
facoltà di sentire gli interessati e di tentare la
conciliazione.

  
TITOLO
VII
Disposizioni
finali e transitorie
Art.29
Notificazioni
e comunicazioni
Salvo
che non sia altrimenti disposto, le notificazioni e le
comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono
eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

  
Art.30
Iscrizione
all'albo dei diplomati della cessata
scuola
tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige
I
diplomati di cui all'art. 65, secondo comma, della
legge, che richiedono la iscrizione nell'albo
professionale o nell'elenco speciale dei periti agrari
debbono, in luogo del diploma richiesto dall'art. 31,
lettera d) della legge, produrre al consiglio del
collegio nel cui albo o elenco speciale chiedono di
essere iscritti:
1)
copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata
scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele
all'Adige;
2)
documentazione attestante l'effettivo esercizio, alla
data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968,
n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività
professionale di carattere agrario, anche subordinata,
inerente al diploma di cui al precedente n. 1).
Il
consiglio del collegio può richiedere all'interessato
di integrare la documentazione disponendo, se
necessario, accertamenti d'ufficio.

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