Accesso civico


Normativa di riferimento

Con la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, si è sancito la fine del principio di segretezza dei documenti amministrativi, passando da un sistema chiuso ed incentrato sul principio di riservatezza ad un sistema basato su principi di trasparenza e pubblicità dell’agere publicum, la cui espressione più importante è, tuttora, rappresentata dal diritto di accesso agli atti amministrativi. Dagli anni ’90 ad oggi, sono state introdotte modifiche legislative sostanziali, passando per il D.lgs n. 33/2013, fino a giungere al D.lgs n 96/2016.

Il D.lgs. n. 33/2013, cd. Testo Unico per la trasparenza delle P.A., ha avuto l’importante merito di fare accedere all’interno dell’ordinamento giuridico italiano la nozione di accesso civico affiancandola a quella già presente di accesso documentale prevista ai sensi degli articoli 22 ss. della legge n. 241/1990.

Al fine di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni pubbliche circa gli aspetti organizzativi, procedimentali e tecnologici connessi a una efficiente gestione dell’accesso civico generalizzato, il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la Circolare n. 2 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2019

Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico


Tipologie di accesso

Sul punto, appare opportuno precisare che nel nostro ordinamento esistono ben due tipologie di accesso civico: l’accesso civico “semplice”, previgente alla Riforma del 2016 e l’accesso civico “generalizzato” introdotto dal D.lgs n. 97/2016.


Accesso civico semplice

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). 

Come presentare una richiesta di Accesso Civico Semplice: il diritto si esercita inviando una richiesta, per via telematica, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’indirizzo mail.pec:

protocollo@pec.peritiagrariroma.it

Il modulo sottostante va compilato ed inviato con allegata la relativa informativa sulla privacy.


Accesso civico generalizzato

L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIAFreedom of Information Act) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo1, sotto predisposto, senza indicare le motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente, accompagnato da copia di un documento di identità e dalla relativa informativa sulla privacy, va inviato all’indirizzo mail.pec:

accessofoia@pec.peritiagrariroma.it

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio di segreteria detentore dei dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, inviando la richiesta allo stesso indirizzo mail PEC e utilizzando il relativo modulo 2.
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’ufficio di segreteria detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio di segreteria detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente l’opposizione utilizzando il modulo3.


Registro degli accessi