Iscrizione Registro Praticanti – Tirocinio Profes.

Presso ogni collegio provinciale è istituito un REGISTRO DEI PRATICANTI nel quale devono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, svolgono la pratica prevista come condizione per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario. Sul registro è riportata ogni notizia relativa al praticante e allo svolgimento della pratica.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari (CNPA) ha elaborato il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell’Art. 6, comma 10, del D.P.R. 137/2012, con il quale fornire le modalità di iscrizione e le condizioni di frequenza del tirocinante.
Il Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma (CT.PA.PAL.R), ha elaborato una nuova modulistica con cui assicurare agli iscritti, un percorso adeguato e certificato dei vari step, dall’iscrizione alla certificazione finale dell’avvenuto tirocinio. Inoltre visto i nuovi percorsi Universitari e post diploma e i diversi atti legislativi, con il fine di migliorare la trasparenza e l’organizzazione dei vari atti, è stata predisposta una circolare esplicativa, con cui fornire le specifiche d’iscrizione e le modalità di compilazione dei vari moduli, durante tutta la durata del tirocinio, fornendo ai anche ai professionisti affidatario un supporto funzionale alla loro attività.

Il richiedente dovrà inizialmente presentare, presso il sito del CNPA, la domanda preliminare, a quella di accoglimento, allo scopo di fornire dati di previsione agli uffici amministrativi. La domanda e le integrazioni definitive saranno fornite dall’Albo Territoriale in questa pagina web. Il link per presentare la domanda prliminare è riportato all’nterno della circolare esplicativa.



Nuova modulista del Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma, con cui iniziare e portare a termine l’iscrizione al Registro dei Praticanti e la fine del tirocinio.




Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), prevede che, in base alle finalità del trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12 del GDPR). Ciò avviene tramite l’informativa, una comunicazione rivolta all’interessato che ha lo scopo di rendere edotto il cittadino, sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento.  Essa è condizione, del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento (principio di accountability). Il modulo riportato qui in basso, dovrà essere letto, compilato ed inviato firmato con la documentazione richiesta per le varie attività sopra esposte.